Statuto ASPA
Art. 1 - Istituzione, scopo e sede
E’ costituita l’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (Animal Science and Production Association) "ASPA", Associazione Scientifica senza fini di lucro con lo scopo di favorire il progresso delle scienze e delle tecnologie che interessano gli animali in produzione zootecnica, la fauna ittica, gli animali da compagnia e da sport, gli animali da lavoro e la fauna selvatica e, inoltre, i fattori ambientali, paesaggistici, etologici, economici, il benessere degli animali, la qualità, la sicurezza e l’utilizzazione dei prodotti di origine animale.
Tale scopo viene raggiunto attraverso:
1 - la promozione della ricerca nei vari settori in cui si articolano le scienze animali;
2 - l’organizzazione dei congressi, convegni, seminari, conferenze e riunioni tra coloro che si dedicano alla ricerca scientifica nel campo zootecnico, nonché la promozione di contatti fra Associazioni nazionali, straniere e internazionali operanti in settori affini allo scopo di coordinare l’attività verso obiettivi comuni;
3 - la pubblicazione e la diffusione di lavori scientifici di discipline zootecniche;
4 - il dibattito sui problemi della formazione e dell’insegnamento della zootecnica e delle discipline affini nelle scuole italiane e soprattutto nelle università;
5 - la collaborazione con enti pubblici e privati che operano per il progresso delle scienze animali;
6 - lo svolgimento di ogni altra attività scientifica e culturale ritenuta utile per il raggiungimento dei fini sociali;
La sede amministrativa dell'Associazione viene designata nel luogo dove svolge attività il Tesoriere.
Il logo dell’Associazione e la relativa grafica sono di proprietà dell’ASPA e sono stabiliti con delibera del Consiglio direttivo.
Art. 2 – Durata
La durata della Associazione è a tempo indeterminato.
Art.3 – Soci
Possono essere soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che si dedicano come attività prevalente allo studio e/o alla ricerca nei vari rami delle scienze animali e la cui attività è testimoniata da una adeguata produzione scientifica.
La proposta di ammissione a socio ordinario delle persone fisiche avviene su presentazione di tre soci ordinari e deve essere inoltrata al Presidente.
Tale proposta, sulla base dei requisiti previsti al comma 1, deve essere approvata dal Consiglio direttivo, a maggioranza, e comunicata all’assemblea ordinaria.
La proposta di ammissione a socio sostenitore delle persone giuridiche avviene su presentazione di tre soci ordinari; tale proposta, deve essere approvata a maggioranza dal Consiglio direttivo e comunicata all’Assemblea ordinaria. I soci sostenitori sono rappresentati nell’Associazione da una persona fisica delegata con le prerogative dei soci ordinari.
La nomina a socio ordinario è fatta dal Presidente ed è valida dopo il versamento della quota sociale che dovrà comunque essere effettuato entro l’anno solare dell’avvenuta ammissione.
I soci universitari o quelli appartenenti a Istituzioni, Centri, Consigli o Agenzie di ricerca i quali siano collocati in posizione di quiescenza divengono soci onorari. Essi conservano tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
I giovani in fase di formazione alla ricerca in scienze animali (dottorandi di ricerca, assegnisti, borsisti, ecc.) possono chiedere l’ammissione all’ASPA come soci aggregati. I soci aggregati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative dell’associazione, e hanno diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modificazione dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Al compimento del processo di formazione con il raggiungimento di una posizione di ruolo nel campo della ricerca, i soci aggregati diventano soci ordinari, così come l’acquisizione della maturità scientifica comporta analogo passaggio, previa istruzione in entrambi i casi della pratica relativa e delibera da parte del Consiglio direttivo.
I ricercatori residenti all’estero possono chiedere l’ammissione all’ASPA in qualità di soci corrispondenti. Le procedure di ammissione per i soci corrispondenti sono uguali a quelle previste per i soci ordinari. I soci corrispondenti hanno diritto di voto nell’Assemblea, ma concorrono alla determinazione del numero legale solo se presenti. In caso di trasferimento in Italia, i soci corrispondenti diventano di diritto soci ordinari e viceversa.
Le proposte di ammissione a socio ordinario, sostenitore, aggregato e corrispondente presentate nel corso di un anno solare verranno prese in considerazione nell’anno successivo.
I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie, dei codici deontologici che regolano la comunità scientifica, nonché alla partecipazione attiva alla vita dell’Associazione.
Art. 4 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Presidente, e il Consiglio direttivo e l’Ufficio di Controllo dei Conti.
Art. 5 – Assemblea
E’ costituita da tutti i soci. A essa competono:
(a) l’elezione del Presidente;
(b) l’elezione dei membri del Consiglio direttivo e dell’Ufficio di Controllo dei Conti;
(c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
(d) l'approvazione del programma di attività dell'Associazione;
(e) le modifiche di Statuto.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 (trenta) giugno e in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia giudicato opportuno dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari. Il luogo dell’adunanza è stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo. La data di convocazione dell’assemblea, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere notificata almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
Le adunanze ordinarie sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà dei soci ordinari più uno e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.
Nelle assemblee ordinarie è consentito un massimo di due deleghe per ogni socio partecipante.
Le adunanze straordinarie sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei soci ordinari. Per tali adunanze non sono ammesse votazioni per delega.
Le deliberazioni delle Assemblee sono valide ove conseguano la maggioranza dei voti dei soci, con le modalità previste da questo Statuto.
Art. 6 - Presidente
Il Presidente viene eletto fra i soci ordinari a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci, resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti si procederà, in una seconda votazione, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti.
Le candidature, accompagnate dal curriculum e dagli intendimenti programmatici, dovranno essere presentate al Presidente in carica almeno trenta giorni prima delle votazioni, e comunicate entro 15 giorni a tutti i soci.
Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
Ai soci che sono stati Presidenti dell’ASPA viene attribuito il titolo di “Presidente Emerito dell’ASPA” e gli stessi sono esentati dal pagamento della quota sociale.
Art. 7 - Consiglio direttivo
E’ composto dal Presidente e da quattro membri eletti fra i soci ordinari nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente. Ciascun socio presente e votante può indicare un solo nominativo.
Risulteranno eletti i quattro soci più suffragati. Nel caso si renda vacante un posto subentrerà il primo dei non eletti.
Le candidature, accompagnate dal curriculum, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima delle votazioni, al Presidente in carica che le comunicherà entro 15 (quindici) giorni a tutti i soci.
Nella prima adunanza il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. La carica di Segretario e Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni sociali.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia temporaneamente impedito o qualora questo lo deleghi a rappresentarlo. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume la funzione e indice l’Assemblea ordinaria per l’elezione del Presidente.
Un socio non può essere eletto più di due volte consecutive. Il Past President fa parte del Consiglio direttivo come consigliere a latere in soprannumero e non ha voto decisionale.
Al Consiglio direttivo competono:
(a) la gestione e la direzione amministrativa dell’Associazione;
(b) la redazione della relazione annuale comprendente anche il programma di attività;
(c) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
(d) la proposta di iniziative da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
(e) la realizzazione dei congressi e convegni scientifici;
(f) la nomina di Commissioni di studio o con incarichi specifici;
(g) la nomina dell’Editorial board e dell’Advisory board della rivista dell’ASPA e degli organi direttivi di eventuali altri periodici di cui venisse decisa la pubblicazione;
(h) la proposta dell'importo delle quote sociali.
Il Consiglio direttivo è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Il luogo dell'adunanza è scelto dal Presidente.
L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche per via telematica non meno di sette giorni prima della riunione, indicando i principali argomenti da trattare. La riunione non è valida se sono assenti più di due membri. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se approvate da almeno tre componenti. Se un membro del Consiglio direttivo non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo decade automaticamente dalla carica e gli succede il socio che nelle elezioni per il Consiglio direttivo è risultato primo dei non eletti. Esso rimane in carica fino alla decadenza del Consiglio.
Art.8 - Ufficio di Controllo dei conti
E’ eletto in un’unica votazione per la quale ciascun socio presente votante può indicare un solo nominativo scelto fra i soci ordinari. I primi tre soci più suffragati verranno nominati revisori effettivi, i successivi due revisori supplenti. In caso di parità di voti prevarrà il socio iscritto da più anni all’ASPA e in caso di ulteriore parità il socio più anziano d’età. Esso dura in carica quanto il Consiglio e ha il compito di esprimere un parere vincolante sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. Tale parere deve esser obbligatoriamente reso all’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione dei documenti programmatici e di bilancio dell’Associazione.
Un socio non può essere eletto più di due volte consecutive. L’Ufficio di controllo dei conti nomina nel suo seno il Presidente. Esso rimane in carica tre anni sociali.
Art. 9 – Italian Journal of Animal Science
La rivista “Italian Journal of Animal Science” è la rivista ufficiale dell’ASPA e ne persegue gli scopi statutari. La rivista è diretta da un Editor in chief supportato da un Editorial board e da un Advisory board.
Compiti e funzioni sono definiti dal Consiglio Direttivo e comunicati all’Assemblea. Anche la nomina dell’Editor in chief, la composizione e le variazioni dell’Editorial board e dell’Advisory board della rivista sono proposte dal Consiglio direttivo e deliberate dall’Assemblea dei soci.
Art. 10 - Anno sociale e bilanci
L’anno sociale inizia il giorno successivo a quello dell’Assemblea ordinaria annuale e termina il giorno dell’Assemblea ordinaria annuale dell’anno successivo.
L’anno finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno approvati dall’Assemblea entro il 30 (trenta) giugno.
E’ ammesso l’esercizio provvisorio per la frazione di anno precedente all’approvazione del bilancio preventivo da parte dell’Assemblea. Esso è attivato per tramite di una delibera del Consiglio direttivo da assumersi entro il 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno.
Art.11 – Entrate e Patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite dall’ammontare delle quote sociali, dai proventi di eventuali beni e da ogni altro contributo, donazione o lascito a essa concessi. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili di sua proprietà. Esso può essere impiegato esclusivamente per il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.
Art. 12 - Quota sociale
La quota sociale dei soci ordinari e corrispondenti è fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e deve essere versata entro tre mesi dall’inizio di ogni anno solare al Tesoriere dell’Associazione.
La quota sociale versata dai soci sostenitori deve essere non meno di dieci volte superiore a quella versata dai soci ordinari.
La quota sociale dei soci aggregati è pari al 50% (cinquanta per cento) di quella dei soci ordinari.
La quota non è trasmissibile né rivalutabile, né cedibile né rimborsabile. In caso di morosità, trascorso un anno dal mancato pagamento, il socio viene dichiarato decaduto.
I soci decaduti possono chiedere la reiscrizione all’Associazione entro i 3 anni consecutivi a quello della loro cancellazione, previo pagamento delle quote arretrate.
Trascorso tale limite essi perdono tale diritto.
Art. 13 – Segretario
Collabora con il Presidente nell’attuazione dei deliberati dei due organi sociali e nelle relazioni con i soci, le altre Associazioni scientifiche, gli Enti e i privati.
Ha il compito di stendere i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e di custodire tutti gli atti sociali.
Art. 14 – Tesoriere
Attende alla gestione finanziaria e patrimoniale della quale è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio direttivo; ha inoltre il compito di predisporre e fornire tutti i dati e gli atti occorrenti per il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Art. 15 - Modifiche di Statuto
Il presente Statuto può essere modificato solo con la deliberazione dell’Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti e votanti. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari che sottoscrivano la motivata proposta. Le proposte opportunamente illustrate debbono essere portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della convocazione dell’Assemblea.
Art.16 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento viene proposto dall’Assemblea straordinaria e successivamente ratificato con referendum e voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In questo caso l’Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.
Art. 17
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.