top of page
Redazione ASPA

Tutela degli animali: ora è nella Costituzione!



La protezione degli animali non è più un argomento di serie b, e anche l'Italia ha fatto passi da gigante verso questa direzione. Dopo anni di discussioni, dibattiti e buchi nell'acqua, è stata finalmente approvata la proposta di legge che vede gli animali come protagonisti della cura e protezione da parte dell'uomo. Vediamo l'iter con il nuovo commento del Prof. Giuseppe Pulina - docente ordinario del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari.


Qualche mese fa, la Commissione affari costituzionali del Senato, dopo un iter pluridecennale e che ha attraversato svariate legislature, ha licenziato il testo unificato della proposta di legge di modifica agli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione Italiana. Nella formulazione definitiva si legge che “lo Stato tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni; la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.



Il testo, approvato da tutte le forze politiche, ora deve passare all’esame delle aule parlamentari e dovrà essere adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi con maggioranza assoluta dei componenti. Data la convergenza fra le forze politiche espressa in Commissione e l’attesa dell’opinione pubblica che, secondo le associazioni animaliste, è favorevole in larga maggioranza a questa modifica costituzionale, i parliament brokers pronosticano che l’iter sarà rapido e potremo disporre del nuovo dettato costituzionale dalla primavera del prossimo anno.


La previsione della protezione degli animali è presente in molte costituzioni nel mondo, in particolare nei paesi emergenti fra i quali spiccano la Cina, il Brasile e l’India. Relativamente all’Europa, gli animali sono citati, con differenti declinazioni, nelle Carte costituzionali di Austria, Germania, Svizzera, Ungheria, Lituania, Slovacchia, Slovenia e Serbia. Ricordiamo che attualmente, l’ordinamento italiano dispone di specifiche norme a tutela degli animali, in particolare del Codice Penale (artt. 544 bis e ter), e di una messe di leggi, decreti e regolamenti concernenti il benessere degli animali da allevamento, sportivi, circensi, da sperimentazione e la protezione della fauna selvatica e marina.



Se l’inserimento degli animali quali esseri costituzionalmente tutelati è ampiamente condivisibile, le leggi attuative di questo nuovo dettato dovranno tenere conto di alcuni aspetti problematici. In primo luogo, vi è la necessità di definire esattamente quali animali si intende tutelare e proteggere. Infatti, il termine animale indica tutte le forme di vita appartenenti al Regno Animale, dagli organismi unicellulari quali il Parameccio, alle Spugne, alle Meduse, per arrivare, ascendendo la scala di complessità cognitiva, agli umani. Pertanto, la Legge dovrà chiarire se e in quale forma debbano essere tutelati tutti gli animali.


Se la risposta a questa esigenza risiedesse nella complessità neuronale che rende una parte degli animali “esseri senzienti”, secondo la definizione dell’UE (art. 13 del Trattato di Lisbona del 2007), e ammesso che si riesca a trovare un limes che divida nettamente il Regno Animale in due categorie (i cognitivisti animali hanno forti dubbi), come si tutelano animali con eguale complessità neuronale, quali ad esempio le cornacchie vs i cani e, all’interno della stessa specie, i ratti da laboratorio (protetti) vs quelli di fogna (sterminati) o i maiali (tutelati dalle norme del benessere) vs i cinghiali (soggetti a braccate terrorizzanti e a uccisioni a volte cruente)? Oltre al chi, la seconda e più rilevante questione risiede nel come tutelare gli animali.



È pacifico che la Costituzione debba contemplare principi generali, e infatti anche in questo caso demanda alle norme di rango inferiore la regolamentazione di quanto da essa previsto. Ma è altrettanto vero che, in carenza di un chiaro orientamento del legislatore, la successiva fase interpretativa delle norme attuative schiuderà ampli orizzonti che possono portare a pareri profondamente contrastanti e a sentenze fuorvianti. Fra i tanti, il caso degli animali da allevamento, la cui natura originale è stata fortemente modificata dall’uomo per i propri scopi, pone un tema specifico e complesso che richiederà molta prudenza per salvaguardare i nostri obblighi morali verso le specie allevate e allo stesso tempo non ledere i diritti fondamentali al cibo e alla libertà di impresa.


Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, un recente articolo pubblicato da Alberto Cesarani e Giuseppe Pulina (Cesarani, A.; Pulina, G. Farm Animals Are Long Away from Natural Behavior: Open Questions and Operative Consequences on Animal Welfare. Animals 2021, 11, 724. https://doi.org/10.3390/ani11030724 ), e integrato con una comunicazione presentata all’ultimo congresso ASPA di Padova di titolo analogo, chiarisce che il concetto di benessere applicato agli animali da allevamento ha subito una notevole evoluzione. Il recente dibattito pubblico sulle relazioni uomo-animale è una conseguenza della crescente consapevolezza dei cittadini che l'uso degli animali per scopi umani deve includere l'obbligo per gli allevatori di garantire il massimo livello possibile di benessere ai loro animali.



Si potrebbero aprire nuove prospettive per il ragionamento sul benessere degli animali intorno al concetto di animali domestici, in specie zootecnici, come artefatti umani. Pertanto, è importante capire quanto un particolare comportamento di un animale da allevamento sia lontano da quello naturale dei suoi antenati. L’articolo fornisce un contributo per comprendere meglio il ruolo della genetica degli animali d'allevamento sul loro comportamento finalizzato a dimostrare che, essendo quest’ultimo un artefatto umano, il loro benessere dovrebbe essere valutato tenendo conto dell'ambiente artificiale in cui questi sono stati selezionati.


Ciò significa che l'approccio ingenuo al benessere degli animali che li riporta allo stato naturale è sbagliato e che le valutazioni del benessere devono necessariamente considerare che il carattere degli animali da allevamento è un costrutto umano.

96 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page